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PALAZZOLO ACREIDE, 4 DICEMBRE 2009
Egregi Signori a.e.o.p.
Ritengo opportuno, mio malgrado e date le circostanze, precisare pubblicamente alcuni fatti che, se lasciati alla sola interpretazione datane in maniera velata o meno in questi giorni dai vertici nazionali A.O.E.P, potrebbero dare a chi legge una spiacevole e sconveniente impressione del sottoscritto e da quanto da egli finora legittimamente compiuto.
In data 11 novembre 2009, come da verbale, la sede provinciale AEOP di Siracusa, è stata da me, in accordo e con deliberazione degli altri soci, sciolta in quanto non sussistevano più i requisiti che continuassero a renderla operativa. Il giorno 23 novembre 2009, la dovuta documentazione, nonché la fotocopia del verbale di scioglimento (con data 11 novembre 2009), è stata depositata presso l’Ufficio delle Entrate di Siracusa, e si è proceduto con la chiusura. Di quanto avvenuto, con le copie dei verbali di deliberazione dello scioglimento, e con le copia del certificato del 23 novembre dell’Anagrafe Tributaria di cancellazione dell’AEOP sede provinciale di Siracusa, è stata fatta comunicazione, per presa visione, sia alla vostra sede di Roma, sia alla Polizia Amministrativa della Prefettura di Siracusa.
Nel mese di dicembre mi è giunta una comunicazione di apertura di un procedimento di commissariamento nei confronti della Sede Provinciale di Siracusa appena chiusa, ad opera della AEOP regione Sicilia, con l’intimazione di consegnare entro 5 giorni registri associativi, conti correnti associativi, e quant’altro al Commissario, a tal fine nominato, tale Sig. Ossino. La data della spedizione della missiva, come da ricevuta in mio possesso, è però del 30.11.09 e dunque successiva alla data di deliberazione di scioglimento dell’associazione nonché di deposito e chiusura della medesima presso l’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, ai fini dello scioglimento di una Onlus, se non ci sono altri accordi nell'atto costitutivo (e non pare ce ne siano a meno di revisioni dell’ultim’ora), l'unico atto dovuto è la comunicazione all'anagrafe tributaria e/o la cancellazione dai registri regionali delle associazioni di volontariato (se iscritta). Ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, in ogni caso, le ONLUS che non svolgano attività commerciali o che non siano iscritte all'albo regionale (e la sede provinciale di Siracusa non era iscritta ad alcun albo), non sono obbligate a tenere i verbali né durante le assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Lo stesso si può dire anche per il registro dei soci e degli altri libri sociali e contabili. Non mi sembrano, dunque, sussistere i presupposti di legge né per un’ipotesi di nomina di commissario per la liquidazione della sede provinciale di Siracusa, né per obbligare il sottoscritto ad esibire documenti sociali o quant’altro.
Su internet, presso il sito http://www.ghostnews.it/, dunque ai sensi di legge in luogo pubblico, appaiono in questi giorni alcune dichiarazioni del commissario nominato, Sig. Ossino, apostrofanti il commissariamento, la “riorganizzazione” della sede provinciale di Siracusa e la revoca delle nomine rilasciate dall’organo direttivo della sede provinciale. Premessa la dubbia legalità del presunto commissariamento, ritengo sia opportuno sottolineare le palesi difficoltà nel porre in essere una “riorganizzazione” di un’associazione già dichiarata fiscalmente chiusa (tranne se non si parli di ricostituzione della stessa). Reputo, inoltre, fuori luogo, e mi ripropongo di valutarle legalmente e di agire di conseguenza, le dichiarazioni da egli rilasciate prospettanti revoche delle nomine poste in essere dall’associazione collegialmente o tramite il Presidente.
Nella comunicazione di espulsione ricevuta, sempre a Dicembre, dal Presidente Nazionale AEOP si legge che io ho “costituito” un’associazione di dubbia legalità per alcune finalità che ivi sarebbero perseguite (antiracket, antiusura, corsi di bodyguard e di collaboratori investigativi). L’art. 10 del Dlgs 460/1997 prevede per le ONLUS lo svolgimento di specifiche attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili; il tutto nell’ottica di un esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Ritengo pertanto che, qualora io “decidessi” di costituire una ONLUS (in quanto essa non è stata costituita) che persegua gli obiettivi citati, riconducibili in particolare in servizi resi per combattere ed ostacolare attività mafiose, nonché per collaborare alla repressione di ogni forma di racket, anche attraverso programmi di formazione sportiva specifica orientata alla preparazione di soggetti attivi nello svolgimento delle finalità associative, tale ONLUS non possa essere soggetta ad alcun tipo di irregolarità e non possa perseguire in nessun senso, come invece da altri riferito, finalità di dubbia legittimità. Tanto più se si tiene conto che esistono attualmente centinaia di Onlus regolarmente costituite ed operanti che svolgono in Italia questo tipo di attività.
E’ più probabile, dunque, che la dubbia legittimità indebitamente ascrittami sia da ravvisare, invece, nel tentativo deterrente di alcuni di ostacolare la nascita di nuove associazioni, concorrenti ad altre, cercando di eliminare ogni forma competitiva volta al perfezionamento di nuove attività solidaristiche e assistenziali e con ciò contravvenendo, nei fatti, a quegli stessi valori ed a quelle stesse idee proclamate da costoro all’interno dei propri statuti associativi, regolamenti o atti costitutivi.
Si legge nel regolamento socio AEOP che “non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6” e che “le violazioni potranno comportare deferimento al Collegio dei Probiviri, nonché provvedimenti disciplinari che potranno determinare anche l’espulsione dall’Associazione in base alla gravità dei casi”. Eppure nessuno dei punti sopracitati è stato violato dal sottoscritto che risulta essere stato espulso dall’associazione AEOP solo per aver semplicemente “pensato” (sic!) di fondare in piena autonomia una propria distinta associazione. In nessun punto dello statuto, infatti, o di alcuna legge istitutiva o regolante le Associazioni Onlus è prevista sanzione per chi “pensa di poter” intraprendere attività associative alternative ad altre che, tra l’altro, proprio per il fine “non utilitaristico” delle ONLUS, non dovrebbero essere mai oggetto di presunti “divieti di non concorrenza” da parte di altri.
Sempre nella missiva di espulsione mi si accusa di aver inserito nella mia associazione come responsabili regionali o provinciali appartenenti all’AEOP “senza che questi ne sapessero nulla”. In nessun punto dello statuto o del regolamento è previsto che “un’azione contraria alle politiche associative” dell’AEOP possa derivare da una semplice adesione “ipotetica”, e comunque spontanea e volontaria, di alcuni appartenenti (alcuni già dimessisi peraltro) all’associazione AEOP ad una mia “possibile e futura” (ma non costituita) associazione. Si ritiene, in effetti, non essere lo scrivente responsabile di una gestione dell’associazione AEOP non del tutto gradita da molti ex-iscritti (in cerca di nuovi lidi), che hanno da poco inoltrato lettere di dimissioni, dopo inevase richieste di chiarimenti da parte del Presidente Nazionale, lamentando, tra l’altro, il pessimo andamento dell’amministrazione della stessa.
Diffido, infine, chiunque dal continuare a perpetrare questa campagna orientata a diffamare l’integrità della mia persona, e di quanto da me posto in essere in questi anni come operatore AEOP, e imbastita anche per impedire l’aggregazione di nuove e possibili forme associative, come tali libere di esercitare i propri fini assistenziali nel pieno rispetto della legge.
Tanto si doveva Giuseppe Nitto.
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